L'art. 5/bis della L.P. 13.05.1992, n. 13 dispone che per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio di gioco, l'autorizzazione per l'esercizio di sale da giochi e di attrazioni simili non puó essere concessa ove le stesse siano ubicate nel raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitaro o socio-assistenziale. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 341/2012 del 12.03.2012, ha individuato altri luoghi sensibili come: campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche, stazioni ferroviarie, e di autobus, fermate ferroviarie e di autobus, nonchè luoghi di culto.
Con deliberazione n. 34/12 del 13.06.2012 il consiglio comunale di San Candido ha approvato l'elenco dei luoghi sensibili, nel raggio di 300 metri degli stessi non può essere concessa l'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e attrazioni simili, nonchè la relativa planimetria:
Elenco dei luoghi sensibili
Planimetria di San Candido
Planimetria di Versciaco
Planimetria di Prato alla Drava